Basta portare a passeggio il cane (anche di altri) per esserne responsabili!

La sentenza n. 27876 pubblicata il 7 ottobre 2020 dalla quarta sezione penale della Cassazione ha condannato per lesioni colpose e al risarcimento di tutti i danni provocati, chi portava a passeggio il cane, anche se al guinzaglio, non ritenendo necessario verificare se fosse davvero il proprietario.

Secondo la Cassazione, infatti, il semplice portare a spasso l’animale con il guinzaglio, fa presumere una relazione di affezione e possesso e, quindi, l’obbligo di non lasciare libero il cane e di custodirlo con le dovute cautele per evitare aggressioni a terzi.

L’art. 2052 del codice civile sancisce, peraltro, che il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia che esso si trovi sotto la sua custodia, sia che sia smarrito o fuggito, salvo che provi la sussistenza del caso del tutto fortuito.

Il danneggiato potrà limitarsi a provare il danno subito il nesso causale tra il fatto dell’animale e l’evento dannoso.

La conseguenza di tutto ciò?

Chi sia proprietario di un animale domestico ne è sempre responsabile, ma nel momento in cui affida l’animale stesso ad un terzo, anch’esso lo diventa!

Si pensi ad esempio al cane di proprietà di “A” che viene però tenuto ed accudito (anche temporaneamente) a casa di “B” (genitori, parenti ecc.) ebbene non basta assicurare la responsabilità di “A” in quanto proprietario ma serve coprire anche quella di “B” in qualità di possessore anche temporaneo.

La nostra agenzia è a disposizione per ogni approfondimento.

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